Art. 7
LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
In vigore dal 30 dic 1960
Il registro di carico e scarico mod. 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.
Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico, gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonchè il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo.
I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il costruttore o importatore, nell'indicare il cognome, il nome, la paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovrà riportare gli estremi dei documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonchè con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.
In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.
Gli agenti dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro di carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scaricherà, con le modalità d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino locale di vendita.
Storico versioni
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