Art. 5

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente , sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificatesi nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni nè al carico nè allo scarico, il titolare del registro dovrà inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione "negativo". Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro dovrà riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che resterà in suo possesso per le successive annotazioni. La ricevuta della raccomandata farà fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.
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