Art. 6
LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
In vigore dal 13 gen 1950
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico.
Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all' sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.
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