Art. 9
LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
In vigore dal 13 gen 1950
Le sanzioni previste dall'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dall'art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.
Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all' è punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni.
In caso di recidiva potrà farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.
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