Art. 4
LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
In vigore dal 13 gen 1950
L'obbligo di cui all' della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.
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