Art. 4

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
L'obbligo di cui all' della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo