Art. 3

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili. In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona cui è destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio. Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.
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