Art. 11

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonchè i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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