Art. 11 · LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

Art. 11

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonchè i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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