Trattato

Art. XXIII

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXIII Vi sarà libertà di transito attraverso i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per le vie più convenienti al transito internazionale: (a) per le persone che sono cittadini di qualsiasi terzo Paese, con i loro bagagli, le quali direttamente od indirettamente, provengano dai territori dell'altra Alta Parte Contraente o vi siano dirette; (b) per le persone che sono cittadini dell'altra Alta Parte Contraente, coi loro bagagli, indipendentemente dal fatto che siano o meno provenienti dai territori della detta Alta Parte Contraente o vi siano dirette e (c) per i prodotti direttamente od indirettamente provenienti dai territori dell'altra Alta Parte Contraente od ivi destinati. Tali persone, bagagli e prodotti in transito non saranno soggetti ad alcun diritto di transito, ad alcun ritardo o restrizione non necessari, nè ad alcuna discriminazione per quanto riguarda oneri, agevolazioni od altro; e tutti gli oneri e norme prescritti per tali persone, bagagli o prodotti saranno ragionevoli, tenendo presenti le condizioni del traffico. Ciascuna Alta Parte Contraente può richiedere che detti bagagli e detti prodotti siano introdotti nella dogana competente e siano tenuti in custodia doganale con o senza cauzione; ma tali bagagli e prodotti saranno esenti da tutti i diritti doganali od oneri consimili qualora si sia ottemperato alle dette prescrizioni per l'introduzione in dogana, e per la custodia doganale e purchè vengano esportati entro un anno e venga esibita, alle autorità doganali una prova soddisfacente della detta esportazione. Ai detti cittadini, bagagli, persone e prodotti sarà accordato, per quanto riguarda tutti gli oneri, norme e formalità connesse col transito, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese ed ai loro bagagli od alle persone od ai prodotti provenienti dai territori di qualsiasi terzo Paese od ivi diretti.
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