Trattato

Art. XXI

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXI. 1. Sarà permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potrà essere consentito in avvenire d'importare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non saranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere più gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese. 2. I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di tale natura, di qualsiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in avvenire entro i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per prodotti importati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso modo per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente.
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