Trattato
Art. XX
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XX
1. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, sotto ogni riguardo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle navi ed ai carichi della detta altra Alta Parte Contraente, indipendentemente dal porto di partenza o di destinazione della nave e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del carico.
2. Nei porti, nei luoghi e nelle acque di ciascuna Alta Parte
Contraente non sarà imposto alle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun diritto di tonnellaggio, portuale, di pilotaggio, di faro, di quarantena od altro diritto od onere simile o corrispondente, di qualsiasi genere o denominazione, da applicarsi in nome od a vantaggio del governo, di pubblici funzionari, di individui privati, di persone giuridiche od organismi di qualunque specie, che non sia imposto ugualmente e nelle stesse condizioni alle navi nazionali.
3. Non sarà imposto, in modo tendente ad accordare un vantaggio
qualsiasi a navi nazionali nei confronti delle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun onere sui passeggeri, sul prezzo del loro viaggio o sui biglietti, sul nolo delle merci pagato o da pagarsi, sulle polizze di carico, sui contratti d'assicurazione o riassicurazione, nè alcuna condizione relativa all'impiego di agenti marittimi, ne alcun altro onere od altra condizione di qualsiasi genere.
4. Qualora una nave di una delle due Alte Parti Contraenti sia
costretta dal maltempo o da altri casi di fortuna a rifugiarsi in porti, luoghi od acque qualsiasi dell'altra Alta Parte Contraente, che non siano aperti al commercio ed alla navigazione esteri, riceverà un trattamento amichevole ed assistenza e le saranno fornite quelle riparazioni, come pure provviste e materiali per le riparazioni, che siano necessarie e disponibili. Il presente paragrafo si applicherà alle navi da guerra e da pesca non meno che alle navi definite nel paragrafo 2 dell'Articolo XIX.
5. Le navi ed i carichi di ciascuna Alta Parte Contraente non
riceveranno in nessun caso, per quanto riguarda, la materia cui si riferisce il presente articolo, in trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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