Trattato
Art. XV
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XV
1. Le leggi, i regolamenti delle autorità amministrative e le
decisioni delle autorità amministrative o giudiziarie di ciascuna Alta Parte Contraente che siano di applicazione generale e che si riferiscano alla classificazione doganale dei prodotti od ai diritti daziari, saranno pubblicati sollecitamente in modo tale da mettere i commercianti in grado di venirne a conoscenza. Tali leggi, regolamenti e decisioni saranno applicati in modo uniforme in tutti i porti di ciascuna Alta Parte Contraente, salvo quanto altrimenti disposto specificamente nella legislazione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di prodotti nei propri territori e possedimenti insulari.
2. Nessuna disposizione amministrativa degli Stati Uniti d'America che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori della, Repubblica italiana, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sarà, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti della Repubblica italiana che si trovino gia in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo; reciprocamente nessuna disposizione amministrativa della Repubblica italiana che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori degli Stati Uniti d'America, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sarà, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti degli Stati Uniti d'America che si trovino già in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo. Tuttavia, se una delle due Alte Parti Contraenti normalmente esonera da tali nuove o maggiorate obbligazioni i prodotti importati per il consumo o ritirati dai magazzini per il consumo entro un periodo di tempo di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione, s'intenderà con questa prassi pienamente soddisfatto da parte di detta Alta Parte Contraente il disposto del presente paragrafo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno a provvedimenti amministrativi che impongano dazi anti-dumping o compensativi o che si riferiscano a regolamenti per la protezione della vita e della sanità umana o animale o vegetale o che si riferiscano alla sicurezza pubblica o che diano esecuzione a decisioni giudiziarie.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente provvederà ad istituire una
procedura amministrativa o giudiziaria a norma della quale i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente nonché gli importatori di prodotti naturali, coltivati o manufatti di detta altra Alta Parte Contraente, avranno facoltà di appellarsi contro le multe e penalità ad essi imposte dalle Autorità doganali, contro le confische eseguite dalle dette autorità e contro le decisioni delle stesse sui questioni di classificazione doganale e di valutazione di prodotti a scopo doganale. Nel caso di errori che siano manifestamente dovuti a sviste materiali nella compilazione della documentazione o rispetto ai quali possa essere provata la buona fede, nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporrà penalità che superino un importo puramente nominale quando si tratti di qualsiasi importazione da parte di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente o quando si tratti della importazione di prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente.
4. Ciascuna Alta Parte Contraente esaminerà benevolmente quelle
osservazioni che potranno essere fatte dall'altra Alta Parte Contraente riguardo al funzionamento od all'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione od esportazione, di contingentamenti, di regolamenti o formalità doganali, oppure di leggi o regolamenti sanitari per la protezione della vita o della sanità umana, animale o vegetale.
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