Trattato
Art. X
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo X
Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nell'ambito dei propri territori, sarà l'accordato al loro ingresso, durante il loro soggiorno ne i territori dell'altra Alta Parte Contraente ed alla loro uscita dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai viaggiatori di commercio di qualsiasi terzo Paese pei quanto riguarda diritti doganali ed altri diritti e privilegi e, subordinatamente alle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, per quanto riguarda, tutti i tributi ed oneri applicabili a loro stessi od ai loro campioni.
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