Trattato

Art. IX

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo IX 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno soggetti al pagamento di tributi, diritti od oneri interni imposti sul o applicati al reddito, al capitale, alle operazioni, alle attività od a qualsiasi altro oggetto, nonché alle prescrizioni relative alla loro applicazione e riscossione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente che siano: a) più onerosi di quelli sopportati dai cittadini, dai residenti e dalle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese; b) più onerosi di quel i sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche ad associazioni di detta altra Alta Parte Contraente quando trattisi di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attività di affari nei territori di detta altra Alta Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiche ed associazioni che vi svolgano attività di affari o siano organizzate e funzionino esclusivamente per scopi scientifici, educativi religiosi o filantropici. 2. Nel caso di persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, e nei caso di cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ma non vi risiedano, detta altra Alta Parte Contraente non imporrà od applicherà qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l'aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, nè concederà deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applicherà anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed associazioni organizzate e funzionanti esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Alta Parte Contraente si riserva il diritto di: (a) estendere speciali vantaggi, per quanto concerne tributi, diritti ed oneri, ai cittadini ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi Paese straniero sulla base della reciprocità; (b) accordare ai cittadini, ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di un terzo Paese speciale vantaggi in virtù di un accordo con tale Paese per evitare la doppia imposizione o per la mutua protezione delle pubbliche entrate; e (c) accordare ai propri cittadini ed ai residenti dei Paesi contigui esenzioni di natura personale più favorevoli di quelle accordate ad altre persone non residenti.
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