Trattato

Art. XVI

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XVI 1. Ai prodotti naturali, coltivati o manufatti di ciascuna Alta Parte Contraente, importati nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, sarà accordato, rispetto a tutte le materie che riguardano i tributi interni, o la vendita, la distribuzione o l'uso entro tali territori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a prodotti uguali di origine nazionale. 2. Alle merci, siano esse prodotti naturali, coltivati o manufatti, prodotte in tutto od in parte entro i territori di una delle due Alte Parti Contraenti da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - oppure da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione; le quali siano controllate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente -, sarà accordato entro i detti territori, rispetto a tutte le materie relative ai tributi interni od alla vendita, distribuzione od uso in tali territori o alla esportazione dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire a merci ivi prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione oppure da persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente le quali siano controllate da propri cittadini o da proprie persone giuridiche ed associazioni. Le merci specificate nella frase precedente non riceveranno in alcun caso un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a merci uguali (prodotti naturali, coltivati o manufatti) prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese oppure da persone giuridiche ed associazioni controllate da tali cittadini o da tali persone giuridiche ed associazioni. 3. In tutte le materie relative a premi di esportazione, alla restituzione di diritti doganali ed alla custodia in magazzino di prodotti destinati all'esportazione sarà accordato ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente.
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