Trattato

Art. XXII

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXII 1. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di scaricare parte del carico, compresi i passeggeri, in qualsiasi porto, luogo od acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri, nonché di proseguire colla rimanenza dei detti carichi o passeggeri, verso altri simili porti, luoghi od acque, senza pagare in tal caso diritti di tonnellaggio od oneri portuali più elevati di quelli che sarebbero pagati in circostanze uguali da navi nazionali ed avranno facoltà di effettuare parimenti operazioni di carico, nello stesso viaggio verso l'estero, nei vari porti, luoghi ed acque che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, in relazione alle materie di cui al presente paragrafo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. 2. Per il traffico costiero e per la navigazione interna di ciascuna Alta Parte Contraente non vi sarà obbligo di concedere il trattamento nazionale o quello della Nazione più favorita.
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