Trattato
Art. XXIV
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXIV
1. Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata in
modo da impedire l'adozione o l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente, di provvedimenti:
a) relativi all'importazione od all'esportazione di oro od
argento;
b) relativi all'esportazione di oggetti il cui valore deriva
principalmente dal loro carattere di opere d'arte o di antichità d'interesse nazionale o dalla loro relazione con la storia nazionale, e che nella pratica comune non sono considerati articoli di commercio;
c) relativi a materiali di fissione, a materiali da cui si
estraggono materiali di fissione od a materiali radio-attivi che siano sottoprodotti di materiali di fissione;
d) relativi alla produzione ed al traffico di armi, munizioni e materiali da guerra, nonché a quel traffico di altre merci e materiali che sia esercitato allo scopo di rifornire stabilimenti militari;
e) necessari in adempimento di obblighi per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionali o necessari per la protezione degli interessi essenziali di detta Alta Parte Contraente in tempo di emergenza nazionale; oppure,
f) che impongano restrizioni valutarie, in qualità di membro del
Fondo Monetario Internazionale, in conformità col relativo Accordo firmato a Washington il 27 dicembre 1945, ma senza far uso dei propri privilegi a norma dell'Articolo VI, Sezione 3°, di detto Accordo che rechi pregiudizio a qualsiasi disposizione del presente Trattato; purchè ciascuna delle Alte Parti Contraenti possa ciononostante regolare trasferimenti di capitali nella misura necessaria per assicurare l'importazione di merci essenziali e per provocare, nel caso di riserve monetarie molto basse, un ragionevole saggio di accrescimento delle medesime o per impedire che le sue riserve monetarie cadano ad un livello molto basso.
Qualora il Fondo Monetario Internazionale cessi di funzionare
oppure una delle due Alte Parti Contraenti cessi di essere membro dello stesso, le due Alte Parti Contraenti, su richiesta dell'una o dell'altra, si consulteranno e potranno concludere quegli accordi che siano necessari per permettere l'adozione di misure appropriate qualora, relativamente ad operazioni finanziarie internazionali, si verifichino contingenze che siano paragonabili a quelle per cui erano precedentemente permesse misure d'eccezione.
2. Subordinatamente al requisito che, in circostanze e condizioni analoghe, non vi sarà alcuna discriminazione arbitraria da parte di una delle due Alte Parti Contraenti contro l'altra Alta Parte Contraente o contro i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni, le navi od il commercio della medesima, in favore di qualsiasi terzo Paese o dei cittadini, delle persone giuridiche ed associazioni, delle navi o del commercio di quest'ultimo, le disposizioni del presente Trattato non si estenderanno a divieti o restrizioni:
a) imposti per ragioni morali od umanitarie;
b) intesi a proteggere la vita o la sanità umana, animale o
vegetale;
c) relativi a merci prodotte nei penitenziari; oppure;
d) relativi all'esecuzione di leggi di polizia o tributarie.
3. Le disposizioni del presente Trattato che accordano un
trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi terzo Paese non si applicheranno:
a) ai vantaggi accordati o che potranno essere accordati in
avvenire a paesi limitrofi allo scopo di facilitare il traffico di frontiera;
b) ai vantaggi accordati in virtù di una Unione doganale, di cui
una delle due Alte Parti Contraenti possa, previa consultazione con l'altra Alta Parte Contraente, divenir membro, fino a quando i detti vantaggi non siano estesi ad alcun Paese che non sia membro della detta Unione doganale;
c) ai vantaggi accordati a terzi Paesi in virtù di una
convenzione plurilaterale economica di applicabilità generale che abbracci un'area commerciale di estensione considerevole, avente lo scopo di rendere più liberi e di promuovere il commercio internazionale od altri rapporti economici internazionali e alla quale possano aderire tutte le Nazioni Unite;
d) ai vantaggi accordati attualmente o che potranno essere
accordati in avvenire dalla Repubblica italiana, a San Marino, al Territorio Libero di Trieste o allo Stato della Città del Vaticano, oppure dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, alla zona del Canale di Panama, alla Repubblica di Cuba, alla Repubblica delle Filippine od al Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria; oppure e) ai vantaggi che, in virtù di una decisione presa dalle Nazioni Unite o da un organo delle stesse o da un appropriato organismo specializzato che sia in relazione con le Nazioni Unite, potranno essere accordati in avvenire da ciascuna Alta Parte Contraente ad aree diverse da quelle elencate nel comma (d) del presente paragrafo.
Le disposizioni del comma (d) continueranno ad avere applicazione per quanto riguarda qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, indipendentemente da qualunque cambiamento dello stato politico di qualsiasi territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America.
4. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di accordare alcun diritto o privilegio a persone fisiche ed a persone giuridiche ed associazioni per lo svolgimento di attività politiche o per l'organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di natura politica, o per la partecipazione alle medesime.
5. Qualora cittadini di un terzo o di terzi Paesi abbiano
direttamente o indirettamente nella proprietà o nella direzione di persone giuridiche ed associazioni istituite od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti di una delle due Alte Parti Contraenti in interesse che ne dia loro il controllo, l'altra Alta Parte Contraente si riserva, il diritto di negare alle persone giuridiche ed associazioni predette qualsiasi diritto e privilegio accordato dal presente Trattato.
6. Nessuna impresa di ciascuna Alta Parte Contraente di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasformazione, navigazione od altre attività d'affari entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, potrà pretendere o godere nei territori stessi, nè per sè nè per i propri beni, immunità da tributi, da azioni legali, da esecuzioni di sentenze o da qualsiasi altra responsabilità alla quale sia ivi soggetta un'impresa controllata da o appartenente a privati.
7. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate in modo da avere effetto sulle leggi e sui regolamenti vigenti di ciascuna Alta Parte Contraente in materia di immigrazione, o sul diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di emanare ed applicare leggi e regolamenti in materia di immigrazione; purchè tuttavia nessuna disposizione del presente paragrafo impedisca ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, allo scopo di esercitare il commercio fra le due Alte Parti Contraenti o di svolgere qualsiasi attività commerciale connessa od inerente a detto esercizio, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese che entrino, viaggino e risiedano nei detti territori allo scopo di esercitare il commercio fra la detta altra Alta Parte Contraente ed il detto Paese o di svolgere attività commerciali connesse od inerenti a tale commercio.
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