Trattato

Art. XXVI

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXVI Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, che le Alte Parti Contraenti non risolvano soddisfacentemente in via diplomatica, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Alte Parti Contraenti convengono di risolverla con altri mezzi pacifici.
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