Trattato

Art. XXVII

In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXVII 1. Il presente Trattato sarà ratificato; lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma al più presto possibile. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni da quel giorno. 3. A meno che un anno prima dello spirare del predetto periodo di dieci anni una delle Alte Parti Contraenti notifichi per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua intenzione di porre termine al presente Trattato alla scadenza del predetto periodo, il Trattato rimarrà in vigore ulteriormente fino ad un anno dalla data nella quale una delle due Alte Parti Contraenti avrà notificato per iscritto la sua intenzione di porvi termine. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto. Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo italiano SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-t-xxvii

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