Art. 1
In vigore dal 12 lug 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera, esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:
a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
b) Protocollo di firma
c) Protocollo addizionale;
d) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-rd-1