Art. 7
LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482
In vigore dal 6 gen 1949
Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.
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