Art. 9

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale (i sconto aumentato del 3,50 per cento. Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo