Art. 9
LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482
In vigore dal 6 gen 1949
Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale (i sconto aumentato del 3,50 per cento.
Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.
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