Art. 6

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
Per i finanziamenti previsti dagli del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le Sezioni di credito industriale degli istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonchè dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette Sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell' del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244. Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai dieci anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l' del decreto legislativo 14 dicembre 1947 numero 1598, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
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