Art. 11

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
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