Art. 10

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
I finanziamenti previsti dall' possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa. La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.
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