Art. 4
LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482
In vigore dal 6 gen 1949
Le disposizioni dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482#art-4