Art. 4

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
Le disposizioni dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.
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