Art. 2

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482

In vigore dal 6 gen 1949
Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall' del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall' del decreto legislativo 1 ottobre 1917, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata. Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priority è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367.
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