Art. 3
LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482
In vigore dal 6 gen 1949
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell' del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni.
Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.
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