Art. 10
LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044
In vigore dal 17 ott 1941
Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sarà commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.
Il contributo dello Stato sarà in ogni caso limitato nel suo complesso alle somme previste agli e sarà corrisposto con le modalità del successivo .
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