Art. 6
LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044
In vigore dal 17 ott 1941
Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.
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