Art. 7

LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

In vigore dal 17 ott 1941
Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti Ministeriali di concessione sarà provveduto: a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato; b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati. Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente , sarà anticipato, in proporzione del rispettivo interesse, dalla provincia e dal comune di Milano e dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalità del successivo .
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