Art. 11

LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

In vigore dal 17 ott 1941
Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sarà ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po allo stato in cui trovasi. La valutazione di tale patrimonio sarà approvata con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e l'importo di spettanza degli enti partecipanti al detto patrimonio sarà detratto dagli importi dei rispettivi contributi, dovuti dagli enti stessi per le opere. Con detto decreto sarà anche provveduto all'approvazione del conto finale della liquidazione.
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