Art. 15

LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

In vigore dal 17 ott 1941
Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'.
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