Art. 15 · LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

Art. 15

LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

In vigore dal 17 ott 1941
Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'.
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