Art. 13

LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

In vigore dal 17 ott 1941
Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito opere pubbliche mutui per un importo complessivo non superiore di lire 600.000.000, con ammortamento trentacinquennale, da stipulare per lire 50.000.000 nel secondo semestre dell'esercizio 1942-43, per lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1943-41 al 1917-48 e per il resto nel 1948-49. Stipulazione di ciascun mutuo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.
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