Art. 4
LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044
In vigore dal 29 nov 1962
Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell' del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:
a) le province di Milano e di Cremona;
b) i comuni di Milano e Cremona nonchè gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.
Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.
Ogni altra disposizione in contrario è abrogata
.
I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalità stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.
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