Art. 3
LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044
In vigore dal 17 ott 1941
Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge.
Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, e della legge 7 aprile 1917, n. 599.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044#art-3