Art. 8

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 8 mag 1940
Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.
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