Art. 5
LEGGE 23 marzo 1940, n. 254
In vigore dal 8 mag 1940
L'art. 4 della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:
«Le prove dell'esame sono scritte ed orali.
«Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
«Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
«La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse».
Storico versioni
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