Art. 6
LEGGE 23 marzo 1940, n. 254
In vigore dal 8 mag 1940
L'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituto dal seguente:
«Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.
«La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.
«La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato».
Storico versioni
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