Art. 2

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 8 mag 1940
Il primo comma dell'art. 45 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento forense, è sostituito dal seguente: «Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti».
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