Art. 3

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 8 mag 1940
Il ricorso al Consiglio superiore forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall'albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 60 e 61 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.
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