Art. 3
LEGGE 23 marzo 1940, n. 254
In vigore dal 8 mag 1940
Il ricorso al Consiglio superiore forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall'albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 60 e 61 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-03-23;254#art-3