Art. 9

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 4 mag 1941
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore: a) che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense; b) che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori. Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista può essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.
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LEGGE 23 marzo 1940, n. 254 (Art. 9 Modificazioni all'ordinamento forense.) — Testo vigente | Portale Normativo