Art. 13

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 8 mag 1940
Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi
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LEGGE 23 marzo 1940, n. 254 (Art. 13 Modificazioni all'ordinamento forense.) — Testo vigente | Portale Normativo