Art. 13
LEGGE 23 marzo 1940, n. 254
In vigore dal 8 mag 1940
Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Storico versioni
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