Art. 11

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 4 mag 1941
Nel rilasciare la dichiarazione di cui all' il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in duo albi diversi dovrà, indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto è stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo. Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni prevedute dall'art. 25, del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo