Art. 7
LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234
In vigore dal 8 apr 1931
Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1931-01-08;234#art-7