Art. 1

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 8 apr 1931
L'obbligo fatto dagli del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali. Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni. I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta. Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo