Art. 2

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

In vigore dal 8 apr 1931
Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici trasmittenti completi o riceventi completi o parti di essi colpite da tassa deve munirsi: 1° della licenza di vendita stabilita dal precedente articolo; 2° di una speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni da richiedersi tipo per tipo, specificando nella domanda il quantitativo ed il tipo degli apparecchi da introdursi ed il motivo della importazione. Le Amministrazioni pubbliche statali sono esentate dalla precedente autorizzazione. Colui che intenda importare nel Regno, per esclusivo uso personale, materiali radioelettrici, deve solo munirsi di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale, ove la conceda, potrà stabilire la quantità e qualità di materiali per cui è accordata l'autorizzazione stessa, ed il termine massimo entro il quale l'importazione deve aver luogo. Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri che, recandosi temporaneamente nel Regno, intendano portare o usare un apparecchio radioelettrico, debbono ottenerne licenza dal Ministero delle comunicazioni. All'uopo gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero degli affari esteri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge, che verrà emanato di concerto col Ministero delle finanze e cogli altri Ministeri interessati.
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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234 (Art. 2 Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici.) — Testo vigente | Portale Normativo