Art. 4
LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234
In vigore dal 8 apr 1931
Agli effetti della presente legge è considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.
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