Art. 10
LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234
In vigore dal 8 apr 1931
Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.
È data tuttavia facoltà al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalità della presente legge.
In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.
I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatoti di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c) e d) dell' siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1931-01-08;234#art-10